
L'Italia dispone di uno degli ordinamenti più avanzati al mondo nel contrasto alla criminalità organizzata. I suoi strumenti riguardano non solo i gruppi criminali, ma anche imprese, proprietari e testimoni: conviene sapere come funzionano.
L'associazione di tipo mafioso
L'art. 416-bis c.p. punisce specificamente la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, caratterizzate dall'uso della forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, per commettere delitti o acquisire il controllo di attività economiche, appalti o servizi pubblici.
Seguire il denaro: sequestro e confisca
Il Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) consente il sequestro e la confisca di beni come misure di prevenzione, anche indipendentemente da una condanna penale, quando risultano sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati o appaiono frutto di attività illecite. I beni confiscati possono essere destinati a finalità pubbliche e sociali.
Proprietari e terzi, come le banche titolari di un'ipoteca, possono intervenire nel procedimento per tutelare i propri diritti: è essenziale un'assistenza legale tempestiva.
I controlli sulle imprese
Le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione possono essere sottoposte alla documentazione antimafia. L'interdittiva antimafia del prefetto può escludere un'impresa dai contratti pubblici se vi è rischio di infiltrazione, ed è impugnabile davanti al giudice amministrativo. In alcuni settori a rischio, le imprese possono iscriversi alla white list della prefettura.
Tutela di testimoni e vittime
Chi rende testimonianza sulla criminalità organizzata, comprese le vittime di estorsione e usura, può accedere a misure di protezione e, in alcuni casi, a fondi di sostegno. Denunciare è spesso il primo passo per spezzare il ciclo dell'intimidazione.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce consulenza legale. Ogni situazione è diversa: per un parere sul suo caso, ci contatti.