
Che il danno derivi da un incidente, da un inadempimento contrattuale o dalla negligenza altrui, la legge italiana prevede il diritto al risarcimento. Sapere cosa si può chiedere, ed entro quando, fa la differenza tra una richiesta solida e una persa.
Cosa si può chiedere
La legge distingue due grandi categorie di danno:
- Danno patrimoniale: sia la perdita subita, come spese di riparazione o mediche, sia il mancato guadagno che ne è derivato (art. 1223 c.c.).
- Danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.): comprende il danno alla salute (danno biologico), accertato dal medico legale, e la sofferenza causata dall'evento.
I termini
Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione. In linea generale:
- 10 anni per i diritti derivanti da un contratto (art. 2946 c.c.);
- 5 anni per il danno extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
- 2 anni per i danni da circolazione stradale.
Se il fatto costituisce anche reato, può applicarsi un termine più lungo. Una messa in mora scritta interrompe la prescrizione: conviene inviarla per tempo.
Le prove da raccogliere
- Fotografie del danno e del luogo, scattate il prima possibile;
- nomi e recapiti dei testimoni;
- documentazione medica, verbali di pronto soccorso e ricevute di ogni spesa;
- contratti, fatture e corrispondenza con la controparte o con la sua assicurazione;
- prova del mancato guadagno, come buste paga o fatture per lavori non eseguiti.
Come si risolvono di solito
La maggior parte delle richieste inizia con una messa in mora e una trattativa, spesso con una compagnia assicurativa. Per diverse controversie, tra cui la responsabilità sanitaria e i contratti assicurativi, prima del giudizio è necessario un tentativo di mediazione o una consulenza tecnica preventiva. Un avvocato può quantificare correttamente il danno, inclusi interessi e rivalutazione, e valutare se un'offerta è congrua.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce consulenza legale. Ogni situazione è diversa: per un parere sul suo caso, ci contatti.